Di Nilo
Aumentato il numero di deputati positivi al Covid-19 e di quelli costretti all’isolamento domiciliare, il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico ha disposto lo slittamento della votazione sul ddl Zan alla prossima settimana, accogliendo la richiesta dell’opposizione ed ignorando le lamentele social di Nicola Zingaretti che attraverso un tweet si diceva contrario alla richiesta di rinvio. Pertanto si dovrà attendere ancora una settimana prima che Boldrini, Scalfarotto, e co. possano vedere approvato il frutto del loro lavoro.
Ma andiamo per ordine.
Tutto ha inizio il 2 maggio 2018: Alessandro Zan, già presidente dell’Arcigay Veneto, attivista LGBTI e deputato del Partito Democratico presenta alla Camera una proposta di legge concernente modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere.
Noncurante di un’Italia senza governo dopo le elezioni del 4 marzo (l’esecutivo guidato da Conte si insedierà solo il 1 giugno), il deputato padovano con toni allarmistici e fantasiosi sosteneva in aula l’imprescindibilità di una legge che contrastasse l’omotransfobia, essendo presente nel nostro paese una “vera e propria escalation dei crimini d’odio legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere”.
Il testo, già approvato in commissione e in attesa di essere votato alla Camera, è formato da dieci articoli (il progetto originale ne prevedeva due soltanto); vediamo cosa dispone limitatamente ai primi due ed unici articoli che contengono sanzioni penali.
L’art.1 prevede modiche all’art.604-bis del codice penale:
- Punendo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione fino ad un anno e 6 mesi o con la multa fino a 6 mila euro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere;
- Punendo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere;
- Vietando ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. Punendo chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
L’art.2 apporta modifiche all’art.604-ter del codice penale, prevedendo una circostanza aggravante ad effetto speciale (aumento da 1/3 alla metà della pena) per i reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.
Come possiamo notare il testo pecca di chiarezza. Quando un atto è discriminatorio per motivi inerenti all’identità sessuale? Quando si può dire che una violenza sia determinata dall’orientamento sessuale della vittima? Quando una organizzazione discrimina gli omosessuali? L’atto normativo pone seri dubbi di legittimità costituzionale, contrastando col principio di precisione e determinatezza ex art. 25 comma 2 della Costituzione.
L’annoso problema riguardante la chiarezza della legge fu sollevato, tra gli altri, da Montesquieu nell’opera del 1748 ‘De l’esprit des lois’. Il filosofo illuminista teorizzò l’intimo collegamento fra libertà politica e divisione dei poteri: organo legislativo, esecutivo e giudiziario devono avere funzioni necessariamente distinte affinché regga un sistema democratico.
La legge è frutto della volontà del popolo sovrano in quanto approvata da coloro che rappresentano la Nazione; il giudice, al contrario, è un funzionario pubblico e ricopre un posto cui si accede per concorso; non essendo rappresentativo della volontà popolare deve limitarsi ad una rigida applicazione della legge (giudice come bocca della legge).
Appare evidente, pertanto, come una legge poco chiara e confusa quale quella di cui si tratta rischia di porre in crisi l’intero sistema della divisione dei poteri: quando il legislatore non svolge bene il proprio ruolo, producendo leggi non chiare, il dominus diviene il giudice: una legge ambigua non vincola nell’interpretazione il potere giudiziario che si trova ad indossare la veste del legislatore. Ma sarebbe un legislatore che non rappresenta la volontà del Popolo!
La non chiarezza del ddl Zan è stata messa in risalto dalla Commissione Affari Costituzionali e dal Comitato per la legislazione i quali, seppur rilasciato parere favorevole, hanno invitato i promotori alla modifica degli aspetti più dubbi dell’enunciato normativo.
Il giudice, per l’applicazione della normativa in questione, dovrebbe farsi interprete dei sentimenti dell’imputato, andando in interiore homine alla ricerca di eventuali tracce di odio verso l’orientamento o l’identità sessuale della vittima. Una disciplina del genere lascia spazio ad ampissimi (e pericolosi) margini di discrezionalità, non consentiti dal nostro sistema costituzionale. I sentimenti non sono suscettibili di essere provati in Tribunale e ciò che non può essere provato non deve avere nulla a che fare con il diritto penale.
Un ulteriore punto – forse il più importante – merita di essere messo in risalto.
Dietro la facciata ideale della battaglia alle discriminazioni si celano 4 milioni di euro annui che verrebbero stanziati dallo Stato e gestiti direttamente dalle associazioni LGBTI. L’art.7 del progetto di legge stabilisce che l’ufficio per il contrasto alle discriminazioni, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, elabori con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Tale strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.
I quattro milioni annui che coprono finanziariamente la strategia di cui sopra graverebbero sul ‘Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione’, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 10 legge Zan).
In somma risulta palese che ci troviamo di fronte all’ennesima porcata legislativa che svilisce il ruolo del Parlamento, rafforza la Magistratura e mira al perseguimento di interessi economici privati.
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